Terzo Settore
APS
Un vademecum per le associazioni
Parafrasando il dubbio amletico APS o non APS / RUNTS o non RUNTS
Nel numero di marzo del nostro Magazine Più, abbiamo promesso alcune note di dettaglio “tecnico” per le associazioni (APS). Crediamo possa essere “utile” per districarsi nel, sempre più, complesso meandro di regole. Lo Studio Scaglianti, di via Argine Ducale a Ferrara, ci aiuta con un vademecum/prontuario/Faq su questo argomento:
ASSOCIAZIONI CULTURALI
Nel vasto mondo delle organizzazioni non profit le associazioni culturali esercitano le loro attività in ambiti molto diversi: dalle bande musicali e alle corali, alle compagnie di teatro amatoriale e
alle pro loco. Gli enti che promuovono la cultura trovano pieno riconoscimento con la riforma del Terzo Settore.
Il Cts (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e il D.lgs. sull’impresa sociale (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112)
indicano, infatti, come attività di interesse generale:
a. le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b. gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
c. l’organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse le attività
editoriali;
d. l’attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
e. l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
f. la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata. |
Con l’entrata in vigore delle norme fiscali introdotte dal Cts, in virtù delle modifiche apportate all’articolo 148, terzo comma, del Tuir, le associazioni culturali non potranno infatti più beneficiare della de commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri soci per usufruire dei servizi istituzionali. Tali agevolazioni saranno infatti riconosciute solo se i sodalizi si qualifichino come associazioni di promozione sociale.
Un’associazione può qualificarsi come Aps solo se presenta i seguenti requisiti:
è composta da almeno sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale (articolo 35 Cts); |
si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 Cts); |
assume lavoratori dipendenti o si avvale di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
(articolo 36 Cts); |
il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 Cts). |
Pensiamo alle associazioni che svolgono attività culturale diretta alla collettività, magari in regime
di convenzione con l’ente locale, come gli enti che gestiscono servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza o quelle che garantiscono l’animazione culturale durante l’estate. Pensiamo, anche, alle scuole di musica che devono avvalersi di un numero rilevante di collaboratori per promuovere l’educazione verso i diversi strumenti musicali, nell’ottica di promuovere la musica orchestrale. In questo caso è difficile garantire che il numero di collaboratori sia inferiore al 5% del totale dei soci, così come non è facile garantire il coinvolgimento di volontari continuativi ed attivi in misura superiore al doppio dei collaboratori retribuiti.
E’ possibile per un componente del Consiglio Direttivo di una associazione, in virtù delle competenze di cui dispone, svolgere attività retribuite come prestazioni occasionali di lavoro all’interno della stessa associazione?
La risposta é affermativa per la generalità degli Ets (enti del terzo settore) e, in particolare, per le Aps (associazioni di promozione sociale), poiché la legge ammette che, a fianco dei volontari, vi siano operatori retribuiti con lo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle associazioni, a tutto vantaggio degli interessi diffusi tutelati, entro determinati limiti.
INFORMA – L’articolo 36 , del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, relativo alle Aps, consente infatti che le stesse possano “assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 , del del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati’.
NOTA BENE – Salvo, quindi, il divieto di compatibilità “con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria” ( articolo 17, 5 comma, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), negli Ets e nelle Aps, l’amministratore (componente del consiglio direttivo o dell’organo di amministrazione) associato o terzo, può essere retribuito, anche ricorrendo a prestazioni di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto, per le sole Aps, dei limiti di cui al precedente articolo 36 , del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117. Ciò non risulta possibile per le Odv.
È possibile dare emolumenti, comunque minimi, ad alcuni soci che ricoprono cariche nell’associazione di promozione sociale?
L’articolo 36 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) consente alle associazioni di promozione sociale (Aps), come la scrivente, di retribuire anche i propri associati che non siano volontari iscritti nel relativo registro, di cui al comma 1, dell’articolo 17 del suddetto Codice.
RICORDA – Ciò è possibile solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale (la c.d. attività “istituzionale”) dell’associazione: in ogni caso, il numero delle persone retribuite (associati o terzi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. La norma citata non dispone nulla in merito alla compatibilità fra associato e carica associativa, per cui si ritiene che sia legittimo attribuire un compenso, nelle forme consentite dalla Legge, agli associati che ricoprono cariche nell’Associazione.
I componenti del direttivo sono considerati soci volontari e quindi devono essere trascritti nel registro dei volontari e assicurati come tali? Tutto ciò lo chiediamo anche ai fini del calcolo del numero massimo dei collaboratori da impiegarsi nelle attività considerato che nelle Aps “il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati”.
I componenti del consiglio direttivo (organo di amministrazione dell’associazione) possono essere considerati volontari che svolgono la loro attività (amministrativa) in modo non occasionale; in tal caso, e ai sensi del comma 1, articolo 17 del Codice del terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 ), devono essere iscritti nel Registro dei volontari e assicurati ai sensi dell’articolo 18 del medesimo Codice.
ATTENZIONE! Si precisa che, ai sensi del comma 6, articolo 17 del Codice del terzo settore, non si considera volontario solo l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali – e, quindi, anche gli amministratori – nello svolgimento delle loro funzioni.
L’obbligo di assicurazione dei volontari è previsto dalla legge? Se non è indicato nello statuto cosa accade?
L’obbligo di assicurazione dei volontari discende direttamente dalla legge (articolo 18 del Cts) e quindi la mancata previsione in statuto di tale obbligo non può costituire oggetto di rilievo da parte degli uffici del Runts.
NOTA BENE – Se invece lo statuto contiene una previsione contrastante con quella dell’articolo 18 del Cts, come ad esempio l’obbligo di assicurare solo i volontari associati, questa deve essere rilevata dall’ufficio per la contrarietà alla disposizione imperativa menzionata, che impone all’Ets di assicurare tutti i volontari, non solo quelli associati.
Figura del volontario e incompatibilità in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione.
Muovendo dalla formulazione dell’articolo 17, comma 1, ai sensi del quale gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, si deve ritenere che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità. L’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle ODV dall’articolo 34, comma 2 del Codice (che peraltro prevede una deroga espressa a tale principio, con riguardo esclusivo ai componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell’articolo 2397 del codice civile).
Per tutti i restanti ETS, diversi dalle ODV, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS. Per altro verso, la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a). In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale dovrà tenersi conto delle previsioni rispettivamente di cui agli articoli 33, comma 1 e 36.
Un’associazione di volontariato ha associati che da anni non partecipano alla vita associativa, e che non rispondono alle convocazioni. Come gestire la decadenza? Visto che lo statuto prevede che siano sentiti in assemblea. E’ possibile gestirlo diversamente, con una delibera?
ATTENZIONE! Le alternative legittime che si propongono, in prima istanza e senza l’esame dello statuto, sono:
- modificare lo statuto inserendo nelle stesse norme efficaci (sulla base anche della trascorsa esperienza associativa) e specifiche relative allo scioglimento del rapporto associativo;
- esaminare meglio le clausole statutarie (probabilmente presenti) relative alla esclusione dei soci, poiché normalmente negli statuti esistono disposizioni che consentono di escludere gli associati inadempienti sul piano economico e/o materiale e/o etico morale: in tal caso una delibera dell’assemblea o dell’organo di amministrazione potrebbe risolvere il problema escludendo con efficacia immediata i soci inattivi.
- esaminare meglio le clausole statutarie (probabilmente presenti) relative alla esclusione dei soci, poiché normalmente negli statuti esistono disposizioni che consentono di escludere gli associati inadempienti sul piano economico e/o materiale e/o etico morale: in tal caso una delibera dell’assemblea o dell’organo di amministrazione potrebbe risolvere il problema escludendo con efficacia immediata i soci inattivi.
Un’associazione è obbligata ad effettuare le modifiche statutarie previste dalla Riforma del Terzo Settore?
INFORMA – Non esiste un obbligo giuridico ad iscriversi al nuovo Runts – Registro unico nazionale del terzo settore poiché l’acquisizione della nuova qualifica di Ets (Ente di terzo settore) non é obbligatoria.
ATTENZIONE! Certamente, per godere dei molteplici vantaggi (attuali e futuri) previsti dal Codice del terzo settore (Cts) – Dlgs. n. 117/2017 e successive modifiche – é necessario adeguare lo statuto al Cts. Si ricorda che le associazioni/gli enti che rimangono al di fuori del perimetro degli Ets sono esclusi da quasi tutti benefici fiscali, finanziari e di altra natura che il legislatore della Riforma ha inteso attribuire a quella parte di Terzo settore che si qualifica Ets nelle varie tipologie: APS (associazioni di promozione sociale) e ODV (organizzazioni di volontariato).
Cosa fare in caso di indisponibilità l’atto costitutivo di un’ associazione, necessario per l’iscrizione al Runts?
Qualora l’associazione non riesca a trovare l’atto costitutivo può depositare apposita documentazione anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n .445.
Per l’approvazione di nuovo statuto è prevista il solo intervento del notaio oppure è sufficiente la convocazione dei soci ?
ATTENZIONE! L’approvazione del nuovo statuto non richiede l’intervento del notaio; la forma dell’atto pubblico é necessaria solo se l’associazione ha oppure intenda acquisire la personalità giuridica oppure se esistono norme statutarie vigenti che prevedono espressamente la presenza del notaio in caso di modifica statutaria.
NOTA BENE – Risulta sufficiente, pertanto, la convocazione dell’assemblea degli associati che dovranno approvare – anche con le maggioranze ordinarie – la bozza di statuto. Il verbale assembleare e il nuovo statuto dovranno essere invece registrati all’Ufficio delle Agenzie delle Entrate entro 30 giorni dalla data assembleare e previa compilazione del Mod. 69.
Nell’ associazione di promozione sociale (Aps) inizialmente i servizi erano rivolti principalmente ai soci, poi il servizio verso i soci è diventato marginale rispetto a quello rivolto ai non soci. E’ necessario che almeno parte delle persone che l’associazione aiuta diventi socia?
ATTENZIONE! No, nella nuova definizione di Aps (associazione di promozione sociale), contenuta nel comma 1, art. 35 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – Cts), non è stabilita una precisa quota di associati destinatari dei servizi, anche se il tratto identitario tipico di questa tipologia di Ets (Enti del Terzo Settore) rimane quello ‘mutualistico’, cioè di scambio di utilità sociali (in senso lato) tra associazione e i propri associati.
NOTA BENE – La norma citata prevede infatti che “Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituti … per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di cui all’articolo 5”. A mio avviso, quindi, non sarebbe legittima una Aps i cui servizi fossero offerti esclusivamente a terzi (non aderenti). Tuttavia, diversamente dalle Odv (associazione di volontariato), non è richiesto il rispetto di una condizione di ‘prevalenza’; infatti, il comma 1, art. 32 del Cts stabilisce che le attività di interesse generale di tali organizzazioni devono essere svolte “prevalentemente in favore di terzi”.
Se in uno statuto di un’associazione del Terzo settore è presente la cooptazione cosa accade?
NOTA BENE – Se, uno statuto di un’associazione del Terzo settore è presente la cooptazione, il competente ufficio del Runts sarà legittimato a rilevarlo e a chiedere all’ente la modifica. In quanto tale istituto è contrario al codice del Terzo settore il quale prevede, per gli enti di tipo associativo, il principio di elettività delle cariche sociali. Il soggetto cooptato non è considerato eletto, mentre il fatto che subentri il primo dei non eletti è ammesso poiché non è considerato cooptazione.
L’oggetto sociale, anche a tutela degli obbiettivi di conoscibilità degli Enti del Terzo Settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito?
E’ quello cha avviene nel caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi tutte le attività di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, infatti non si tratterebbe di un esercizio di autonomia, ma del mancato rispetto del principio di trasparenza, a danno di coloro cui è precluso aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate, e ragionevolmente collegate fra loro, attività e finalità.
La necessaria puntuale selezione ai fini dell’inserimento nello statuto della o delle attività che costituiscono l’oggetto sociale, secondo un criterio volto a definire l’Ente, non limita in alcun modo la possibilità per quest’ultimo di variare tale oggetto, anche attraverso eventuali ma sempre ragionevoli ampliamenti o modifiche; tale variazione tuttavia deve essere la conseguenza di una evoluzione, frutto partecipato della volontà degli associati.
E’ necessario specificare che se la domanda di ammissione a socio è presentata da minorenni dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutti i diritti e le obbligazioni dell’associato minorenne?
La risposta è affermativa
Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri?
Il rispetto dei principi di democraticità, partecipazione ed uguaglianza di tutti gli associati che le Associazioni di promozione sociale devono valorizzare e che sono ribaditi dall’art. 25 comma 3) del C.T.S. di cui al D. Lgs. 117/2017 come principi cardine dell’associazionismo, comporta che tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri e che deve ritenersi “illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”.
(Cassazione Ordinanza Sezione VI 04/10/2017 n. 23228 e Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019)
Tra i diritti degli associati deve essere espressamente previsto il “diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione”; è necessario specificare le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare “in concreto” tale diritto, ovvero a quale organo sociale formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali.
(Art.15 – 3 comma D. Lgs. 117/2017 e Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2018)
Roberto e Nicola Scaglianti