Finale Emilia
Il corto circuito tra Arpae e Feronia
Chi dovrebbe controllare e il controllato – comunicato stampa Osservatorio “Ora Tocca a Noi”
Dai documenti emersi nel corso degli anni che vanno dal 2010 al 2022 emergono parecchie criticità in merito allo stato qualitativo delle acque sotterranee dell’area delle discariche di Finale Emilia (Feronia 0 e Feronia 1).
Nel dispositivo di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata con la Determinazione diringenziale di Arpae del 23/07/2020, al capitolo D 3.7 viene definito il “Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee”. Sulla base di quanto previsto da questo capitolo D 3.7, ci si imbatte subito in una clamorosa anomalia, ovvero che il gestore delle discariche ossia Feronia, è tenuto alla comunicazione prevista per le procedure in merito agli obblighi di bonifica, solamente dopo il terzo superamento delle CSC (concentrazione di soglia di contaminazione) degli inquinanti.
Secondo questa assurda procedura, passano fino a 60 giorni dal momento in cui è noto il primo superamento, e questo è gravissimo in quanto in codesto lasso di tempo una sostanza e/o un elemento tossico, possono propagarsi e diffondersi in falda contaminando una vasta area. Ma il fatto ancor più inquietante è che al terzo superamento delle CSC, la discrezionalità per definire se ci sia o meno correlazione tra inquinamento e discarica, viene lasciata come decisione in capo al gestore cioè a Feronia stessa che così di fatto ha l’ultima parola. Siamo di fatto di fronte ad un regime di autocontrollo da parte del gestore !!!!
E qual’è il ruolo di Arpae, cioè di chi dovrebbe controllare e proteggere l’ambiente?
La risposta arriva sempre leggendo il capitolo D 3.7 della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, nella quale di fatto nulla si dice circa le procedure dei controlli da parte di Arpae e dove il suo ruolo non appare per niente definito, avvolto in una nebbia istituzionale che inquieta e indigna!!!
Questa procedura che Arpae ha adottato per questo impianto, non solo rappresenta un’ assoluta gravissima anomalia, ma è in sfregio a quanto previsto a livello nazionale dagli obblighi di bonifica previsti dall’art. 242 d.lgs 152/06. Infatti in base a questa legge, già al primo accertamento della prima sostanza con valore di concentrazione superiore alla relativa CSC, Arpae avrebbe dovuto attivare immediatamente d’ufficio le procedure per gli obblighi di bonifica, cosa mai avvenuta nel corso di tanti anni in tutte le numerosissime occasioni di riscontro di superamenti delle CSC per innumerevoli sostanze inquinanti.
Maurizio Poletti (portavoce Osservatorio civico ora tocca a noi)